CENTRO STUDIO NICK LA ROCCA


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Chi siamo

Il Centro

CENTRO STUDI E RICERCHE MUSICALI E SOCIOCULTURALI NICK LA ROCCA
Con sede in Salaparuta via Regione Siciliana




STATUTO


Art. 1°) E’ costituita con sede in Salaparuta un’Associazione denominata “CENTRO STUDI E RICERCHE MUSICALI E SOCIOCULTURALI NICK LA ROCCA”

Art. 2°) l’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere, accanto alla ricerca ed all’attuazione di programmi musicali, iniziative culturali di vario genere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo socio culturale dell’ambiente.
- L’Associazione ha inoltre il compito:-
1. di indire e promuovere convegni, conferenze, dibattiti e premi oltre che sui temi prettamente musicali, anche su temi di maggior rilievo ed attualità interessanti in particolare l’opinione pubblica;-
2. di partecipare a convegni ed attività culturali Comunali, Provinciali, Regionali; nazionali ed esteri che abbiano attinenza con le finalità dell’Associazione;-
3. sviluppare un’azione formativa tendente all’elevazione culturale e civile dell’ambiente;-
4. di promuovere manifestazioni culturali e musicali
5. di favorire scambi ed esperienze con istituzioni similari nazionali ed estere;-
6. organizzare corsi di qualificazione e formazione professionali che siano attinenti con gli scopi e le finalità dell’associazione;-
7. l’associazione potrà stipulare convenzioni con le Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali per condurre studi, ricerche e pubblicazioni per conto della stessa
• A tal uopo l’associazione si potrà avvalere anche di una eventuale pubblicazione di un giornale periodico.-
• L’associazione, infine, potrà svolgere tutte le attività affini,connesse con gli scopi specifici e generici già menzionati

Art. 3°) L’Associazione e democratica, non confessionale e non si propone fine di lucro - gli eventuali contributi che riceverà da enti pubblici e/o privati e gli eventuali introiti dovuti all’attività ordinaria, saranno destinati alla realizzazione degli scopi sociali.


Art. 4°) L’Associazione ha durata illimitata

Art. 5°) Il patrimonio è costituito:
• dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;-
• da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza del bilancio;-
• da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e concessioni;-
• dalle quote sociali di ammissione e da quelle annuali il cui importo sara determinato dal Consiglio Direttivo;-
• dall’utile derivante dalle pubblicazioni di riviste e/o di altre opere e da quello derivante da corsi, seminari, convegni o partecipazioni ad essi;-
• da ogni altro introito che concorra ad incrementare l’attività sociale.-

Art. 6°) L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.- Entro trenta dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.-


Art. 7°) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche, enti, e/o corpi morali) che svolgono attività o che abbiano una qualifica analoga, attinente o comunque connessa agli scopi dell’Associazione.-

Art. 8°) Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo specificando : - cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza, l’attività svolta in relazione ai requisiti descritti dall’ articolo precedente; - inoltre dovrà versare, qualora la domanda venga accettata, la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo medesimo.-

Art. 9°) La qualifica di socio si perde quando l’attività sociale non viene svolta da almeno un anno o per dimissioni o per espulsione concordata dal Consiglio Direttivo e dalla assemblea dei soci per maggioranza.-

Art 10°) Gli organi dell’Associazione sono:
A) l’assemblea dei soci,
B) il Consiglio Direttivo,
C) il revisore dei conti,

Art. 11°) Le cariche dell’associazione sono:
a) Il Presidente;
b) I consiglieri
c) Il revisore dei conti

Le cariche sociali hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate:-
Art. 12°) fanno parte dell’assemblea i soci fondatori ed ordinari.-
- Essa esprime l’indirizzo dell’Associazione, si riunisce annualmente per approvare il bilancio consuntivo e preventivo ed eleggere il consiglio direttivo.
- In sede straordinaria essa espleta i compiti previsti dalla legge per tali consessi
- L’Assemblea con avviso inviato con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza, nel quale avviso potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione.-
-
Art. 13°) All’Assemblea hanno diritto di voto i soci fondatori ed i soci ordinari. I soci impossibilitati di intervenire, possono farsi rappresentare da altri soci ai quali avranno conferito delega scritta .-

Art. 14°) All’Assemblea compete:
• Eleggere il Consiglio Direttivo,
• Approvare i bilanci e modificare lo statuto,
• Discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo,
• Stabilire la destinazione dei beni allo scioglimento dell’Associazione.-

Art. 15°) Le elezioni avvengono a maggioranza relativa , in caso di parità di voti, sarà eletto il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, a parità di tale anzianità sarà eletto il candidato più anziano di età.
L’Assemblea stabilisca la destinazione dei beni allo scioglimento dell’associazione.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quando sopra indicato, con le maggioranze previste dall’articolo 21 del c.p.c..

Art. 16°) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni.
Ad esso compete la gestione dell’attività dell’Associazione ed in particolare, la decisione sull’ammissibilità dei soci.

Art. 17°) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione alcuna.-
Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
1. Realizzare le deliberazioni dell’assemblea;
2. Impartire, tra un’assemblea e l’altra, le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l’attività dell’Associazione;
3. Proporre modifiche al presente statuto
4. Predisporre i bilanci dell’Associazione
5. Convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, fissandone la data, il luogo e l’ordine del giorno
6. Irrogare i provvedimenti disciplinari e proporre all’assemblea la radiazione dei soci che violino lo statuto
7. determinare le quote di associazione e quelle annuali di partecipazione.
Art. 18°) IL Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente che ne fissa l’ordine del giorno, può inoltre riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi componenti, Il Consiglio Direttivo si intende validamente riunito con la metà più uno dei suoi membri, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

Art. 19°) Le votazioni del Consiglio Direttivo avvengono per alzata di mano.

Art. 20°) Al presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, competono;
a ) attuare gli indirizzi e le direttive di attività fissate dall’ Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo,
b ) esercitare ogni atto necessario al buon funzionamento dell’associazione,
c ) assegnare incarichi speciali ai membri del Consiglio,
d ) curare i rapporti con i pubblici poteri e con gli enti ed organismi professionali, economici sindacali interessati ai settori di competenza dell’Associazione,
e ) curare la gestione amministrativa dell’Associazione.
Al presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, è devoluta la rappresentanza legale dell’Associazione difronte a terzi ed in giudizio.
Essi altresì, con firme anche disgiunte, possono incassare somme di denaro provenienti all’Associazione a qualsiasi titolo, da enti pubblici e/o privati.
Art. 21°) Il revisore dei conti nominato dall’Assemblea, ha il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, di riferire all’Assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.
Il revisore dei conti dura in carica tre anni.


Art. 22°) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con approvazione dei due terzi dei soci.

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